APE 2015, LE NOVITA’ E LE SANZIONI PER LA TARGA ENERGETICA DELL’IMMOBILE
La Conferenza unificata ha approvato lo schema di decreto che determina le caratteristiche del nuovo APE unico, a cui ci si dovrà ottenere solo dal primo ottobre 2015. Il nuovo APE, unico su tutto il territorio nazionale, consentirà a cittadini, Amministrazioni e operatori di accedere a maggiori informazioni sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, permettendo anche di confrontare con facilità la qualità energetica dei vari immobili e, dunque, orientando il mercato su edifici con migliore qualità energetica. L’applicazione delle nuove norme è immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per risanare l’attuale frammentazione regionale a causa dell’autonomia concessa per la Direttiva 2002/91/UE. Diverse sono le novità di questo APE che conterrà, in definitiva, la cosiddetta “targa energetica” dell’immobile: 1. 10 classi energetiche e non più 7, indicate con lettere che vanno dalla A alla G, ed i primi quattro livelli saranno tutti in A ( da A4, massima efficienza, ad A1); 2. nuovi indicatori, perché – oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile – sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti (previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile); 3. istituzione della banca dati nazionale degli attestati (Siape) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Ape; 4. indici di emissione di anidride carbonica e di energia esportata; 5. aggiornamenti dei requisiti e delle competenze del certificatore energetico. Il nuovo Ape Unico 2015, che ha validità decennale può essere rilasciato da (dopo aver effettuato un sopralluogo dell’immobile) -tecnici qualificati, singoli od associati; -Esco (una Energy Service Company); – enti e organismi in possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2015 ed accreditati a livello nazionale. Qualora, inoltre, l’immobile è sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In questo caso il certificato sarà da rifare. Il nuovo APE dev’essere richiesto: 1. dal costruttore, in caso di nuova costruzione o risanamento; 2. dal proprietario, se l’immobile è sottoposto a compravendita o locazione (può essere redatto anche dal condominio e questo comporta una spesa minore). Bisogna prestare attenzione ai controlli e alle sanzioni: 1. sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro per il progettista che rilascia un’attestazione senza aver rispettato i criteri obbligatori previsti (sarà anche segnalato all’ordine od al collegio di riferimento che dovranno prendere provvedimenti in merito); 2. sanzione amministrativa da 3000 euro a 18000 euro per il costruttore o il proprietario, se gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni, per i quali sono state modificate le prestazioni sul piano energetico, sono senza APE; 3. multa tra i 3.000 e i 18.000 euro per il venditore o proprietario se l’Ape manca in un atto di compravendita; 4. multa tra i 300 e i 1.800 euro per il venditore o proprietario sel’Ape manca in un atto di locazione. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi dovrà essere verificato confrontandolo con un edificio  di riferimento, che possieda la stessa geometria, lo stesso orientamento, la stessa ubicazione e la medesima destinazione d’uso. Sarà anche creato un sistema informativo comune in tutta Italia, con tutti i dati sugli attestati di prestazione energetica, in modo che le Regioni potranno attivare i relativi controlli. Con le nuove Linee guida è stato anche definito lo schema di annuncio di vendita e di locazione che dovrà contenere le informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici (scarica i pdf alla fine della news). *** Per maggiori informazioni sulle nuove norme, è possibile scaricare i seguenti documenti: – decreto legislativo 19 agosto 2005 – n. 192, con relativo allegato 1 – appendice A  – appendice B – appendice C – appendice DFONTE: Ministero dello Sviluppo Economico.
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