Agevolazioni acquisto prima casa

Per usufruire delle agevolazioni all’acquisto della prima casa, occorrono dei requisiti particolari?I requisiti necessari sono sia personali che dell’abitazione.Scopriamoli insieme…

Requisiti dell’abitazione

Non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in “Gazzetta Ufficiale” 218 del 27/08/1969, non è invece rilevante la categoria di accatastamento;
deve essere ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha già la propria residenza o in cui intende stabilirla entro e non oltre 18 mesi dall’ acquisto, oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge abitualmente la propria attività;
l’immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l’acquirente è cittadino italiano residente all’estero, purché egli sia iscritto all’AIRE, anagrafe degli italiani residenti all’estero;
non è invece necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant’è che può essere acquistata con le agevolazioni prima casa anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto (si vedano le circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).

Requisiti personali

In questo ambito assume importanza anche la qualità della parte venditrice, infatti le imposte hanno diverse entità a seconda che si acquisti da una persona fisica non soggetta ad IVA o da un’impresa costruttrice.

Se il venditore dell’immobile è un privato non soggetto ad IVA, si applica l’imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato; le imposte ipotecaria e catastale saranno invece della misura fissa di 168 euro ciascuna. Nell’atto notarile, inoltre, deve essere fatta esplicita richiesta di pagare le imposte sulla base del valore catastale.
Se la parte venditrice è invece un’impresa costruttrice, entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, si dovrà pagare: l’IVA ridotta al 4% (anziché del 10%) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna. In tal caso, la legge impone che nel rogito notarile venga inscritto l’esatto prezzo pattuito e che devono essere riportati le modalità di pagamento (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati identificativi e le modalità di pagamento dell’agente immobiliare eventualmente utilizzato.

Caratteristiche dell’acquirente

La parte acquirente deve essere in possesso dei seguenti requisiti e li deve dichiarare nel rogito oppure in un atto integrativo: non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa; deve impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
La Circolare n. 19/2001, amplia le categorie di soggetti che possono usufruire delle agevolazioni indicandone come nuovi beneficiari:coloro i quali, riacquistando una prima casa, ne hanno venduta una comprata da un’impresa prima del 22 maggio 1993 con l’ Iva al 2% o 4%. In tali casi essi devono dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell’immobile alienato erano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto;coloro i quali, riacquistando una prima casa, ne hanno donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con IVA ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto;

coloro i quali hanno dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all’imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all’unico immobile interessato;

coloro i quali acquistano una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o IVA dal singolo comproprietario per la propria quota;

coloro i quali acquistano un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare “di lusso”;

coloro i quali vendono una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l’abbia acquistata con i benefici prima casa. Il credito d’imposta in questi casi si trasferisce agli eredi e va riportato nella denuncia di successione, incrementando l’imponibile da tassare;coloro i quali acquistano, o hanno acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che sia dimostrabile l’effettiva destinazione.
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